Sono sempre più numerose le aziende che si rivolgono ai servizi di intermediazione online e ai marketplace per trovare nuovi clienti e aumentare i ricavi. Sono soprattutto le piccole e medie aziende che generano la parte più grande delle loro vendite tramite i marketplace.
Questi venditori hanno un scarso potere contrattuale nei confronti di questi servizi e rischiano di vedere violati o compromessi i loro diritti.
In molte occasioni, La Commissione Europea ha espresso preoccupazioni in merito alla posizione dominante dei servizi di intermediazione e dei marketplace online. L’anno scorso è stato approvato il regolamento UE 2019/1150 con lo scopo di promuovere equità e trasparenza sui servizi di intermediazione online.
Dal 12 luglio 2020 il regolamento UE 2019/1150 avrà un effetto diretto in tutti gli stati UE nei rapporti tra i venditori, i servizi di intermediazione e i marketplace online. Share on X
Il regolamento riguarda principalmente i servizi di intermediazione online e i servizi dei motori di ricerca offerti agli utenti business e ai siti aziendali che sono stabiliti o residenti nell’Unione e che offrono beni e/o servizi a consumatori residenti nella stessa UE, indipendentemente dal luogo di stabilimento o di residenza dei fornitori di tali servizi.
Come ha avuto origine il processo legislativo.
Il processo legislativo è iniziato con una consultazione pubblica in cui è stato chiesto agli utenti aziendali delle piattaforme di commentare le loro esperienze.
Nove intervistati su dieci hanno ritenuto che ci fossero margini di miglioramento nel rapporto tra piattaforme e venditori e che i principali problemi fossero.
- Piattaforme che applicano unilateralmente termini e condizioni che gli utenti aziendali percepiscono come non negoziabili e sbilanciati.
- Piattaforme che rifiutano l’accesso a quei fornitori che non accettano restrizioni.
- Piattaforme che promuovono i propri servizi a svantaggio dei servizi offerti da commercianti terzi.
Il regolamento 2019/1150 si concentra sul lato dell’offerta delle piattaforme online ed è un primo passo per regolamentare le piattaforme online, stabilendo regole per garantire un ambiente commerciale online equo, prevedibile, sostenibile e affidabile nel mercato interno dell’Unione Europea.
Il regolamento punta ad evitare comportamenti sleali e dannosi garantendo agli utenti delle imprese trasparenza, correttezza e possibilità di ricorso efficaci.
Si pensa che costruire fiducia e trasparenza nelle relazioni B2B nell’economia delle piattaforme online migliorerà indirettamente anche la fiducia dei consumatori nelle stesse piattaforme.
Le principali innovazioni del regolamento 2019/1150.
Modifiche ai termini e alle condizioni.
Eventuali modifiche ai termini e alle condizioni delle piattaforme devono essere comunicate agli utenti aziendali su un supporto durevole entro un periodo di preavviso stabilito di almeno 15 giorni.
Motivazione dei provvedimenti di sospensione.
Un fornitore di servizi di intermediazione online che decida legittimamente di limitare, sospendere o terminare la fornitura di servizi agli utenti aziendali deve fornire all’utente commerciale interessato una motivazione per tale decisione, prima o al momento della limitazione o della sospensione in atto.
Aiuto a ristabilire la conformità.
In caso di sospensione / limitazione causata dalla non conformità di un utente aziendale con i termini e le condizioni o la legge applicabile, le piattaforme devono aiutare gli utenti aziendali, ove possibile, per ristabilire la conformità.
Ripristino senza indebito ritardo.
Se la piattaforma revoca la decisione di limitare, sospendere o chiudere un account, ad esempio perché la decisione è stata presa per errore o perché l’utente aziendale è stato in grado di porre rimedio a una precedente violazione dei termini e condizioni, la piattaforma deve ripristinare l’utente aziendale interessato senza indebito ritardo – compreso anche l’accesso ai dati personali.
Periodo minimo di preavviso
Il nuovo regolamento prevede un periodo minimo di preavviso di 30 giorni per risolvere il contratto con l’utente commerciale, che deve anche essere accompagnato dai motivi per cui il fornitore di servizi online sta intraprendendo tale azione.
Ranking
Le piattaforme devono essere chiare e comprensibili, sui loro termini e condizioni, in ordine ai parametri principali che determinano il ranking e le ragioni per cui danno una maggiore rilevanza ad un parametro rispetto ad un altro.
Divieto di imporre modifiche retroattive.
I servizi di intermediazione online non possono imporre modifiche retroattive ai termini e alle condizioni, a meno che non sia richiesto da un obbligo legale o regolamentare o quando tali modifiche retroattive siano vantaggiose per gli utenti aziendali.
Azione trasparente e descrizione dei trattamenti differenziato.
Quando un marketplace o un fornitore di motori di ricerca offre beni e servizi ai consumatori attraverso il proprio canale, direttamente o indirettamente, che sono in concorrenza con quelli offerti dall’utente commerciale del marketplace o del motore di ricerca, il fornitore deve agire in modo trasparente e fornire una descrizione di qualsiasi trattamento differenziato, attraverso mezzi legali, commerciali o tecnici,
che potrebbe dare in relazione ai propri beni o servizi, rispetto a quelli offerti dall’utente commerciale del marketplace e/o del motore di ricerca.
Descrizioni tecniche dettagliate
Le piattaforme sono inoltre tenute a descrivere, in dettaglio, tutte le condizioni tecniche o contrattuali per l’accesso a dati personali o di altro tipo, compreso l’ambito di tale accesso che forniscono a se stessi, agli utenti aziendali o a terzi (compresi i dati relativi alle valutazioni e recensioni accumulate ).
Sistema interno di gestione dei reclami
Il regolamento prevede che i fornitori di servizi di intermediazione online mantengano un sistema interno di gestione dei reclami degli utenti aziendali, gratuito e in grado di gestire i reclami entro un termine ragionevole.
Il sistema di gestione deve gestire, ad esempio, qualsiasi problema tecnologico collegato alla fornitura di servizi di intermediazione online o qualsiasi reclamo relativo alle misure adottate dalla piattaforma che possa influire sull’attività degli utenti aziendali.
Sistemi di mediazione
I fornitori di servizi di intermediazione online devono identificare nei loro termini e condizioni due o più mediatori con cui sono disposti a impegnarsi per tentare di raggiungere un accordo con le aziende per la risoluzione extragiudiziale di controversie
tra il fornitore e l’utente aziendale in relazione alla fornitura di servizi di intermediazione online. Il regolamento stabilisce inoltre tutti i requisiti
dei mediatori, inclusa, ovviamente, l’imparzialità e l’indipendenza.